PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Statistiche di genere).

      1. Dopo l'articolo 13 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, è inserito il seguente capo:

«CAPO I-bis
STATISTICHE DI GENERE

      Art. 13-bis - (Distinzione per genere delle informazioni statistiche). - 1. Le informazioni statistiche ufficiali sono prodotte in modo da rendere visibile la differenza di genere e sono diffuse in modo da assicurare l'uguale leggibilità dei dati relativi a uomini e donne.
      2. L'ISTAT predispone le metodologie per la valutazione di impatto di genere di norme di particolare rilievo.

      Art. 13-ter. - (Censimenti). - 1. Il censimento generale della popolazione assicura la disaggregazione, per uomini e donne, delle informazioni sulla popolazione italiana e straniera abitualmente dimorante in Italia, compresa quella che vive in istituti e comunità, nonché la rilevazione delle differenti tipologie di famiglie.
      2. I censimenti generali dell'agricoltura, dell'industria e dei servizi assicurano la disaggregazione per uomini e donne degli addetti, per posizione nella professione.

      Art. 13-quater. - (Informazioni statistiche correnti). - 1. L'ISTAT e gli altri organismi del Sistema statistico nazionale assicurano con cadenza annuale, nell'ambito del Programma statistico nazionale, la produzione di informazioni statistiche, disaggregate per uomini e donne, nelle seguenti

 

Pag. 6

aree: forme familiari; natalità; mortalità per causa e morbosità; formazione e fruizione culturale; occupazione e disoccupazione; povertà; partecipazione sociale e politica; utilizzo dei servizi pubblici.
      2. L'ISTAT e gli altri organismi del Sistema statistico nazionale assicurano con cadenza quinquennale, ovvero secondo la periodicità prevista dal programma statistico nazionale, la produzione di informazioni statistiche, disaggregate per uomini e donne, nelle seguenti aree: stato di salute; disabilità; comportamenti sanitari; sicurezza dei cittadini; violenze e maltrattamenti; uso del tempo; reti di solidarietà e lavoro di cura; mobilità sociale.
      3. L'ISTAT e gli altri organismi del Sistema statistico nazionale promuovono, nell'ambito del programma statistico nazionale, rilevazioni orientate a valutare la qualità della vita della popolazione italiana e straniera dimorante abitualmente in Italia, in un'ottica di genere.
      4. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura organizzano gli archivi contenenti dati relativi alle imprese, con particolare riferimento al registro delle imprese previsto dall'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, prevedendo la disaggregazione per uomini e donne del totale degli addetti e dei titolari.
      5. L'ISTAT provvede a valutare il lavoro non retribuito distintamente per uomini e donne.
      6. L'ISTAT, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 8 della legge 31 dicembre 1996, n. 681, provvede alla razionalizzazione della modulistica utilizzata dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, dagli organismi di diritto pubblico e dalle società sulle quali le dette amministrazioni esercitano il controllo, che dispongono di archivi, anche informatizzati, contenenti dati e notizie utili per le rilevazioni statistiche.
      7. L'ISTAT, sentito il Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica, provvede alla ripartizione tra gli
 

Pag. 7

organismi del Sistema statistico nazionale delle somme occorrenti per l'attuazione degli adempimenti previsti dal presente capo».

Art. 2.
(Relazione al Parlamento).

      1. All'articolo 24 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

          «2-bis. Con nota allegata alla relazione di cui al comma 1, il Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero il Ministro per le pari opportunità, riferisce annualmente al Parlamento sullo stato di attuazione della normativa sulle statistiche di genere di cui al capo I-bis, sulla base di apposita ricognizione effettuata dall'ISTAT».

Art. 3.
(Norma di attuazione).

      1. L'ISTAT e gli altri organismi del Sistema statistico nazionale provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza entro il triennio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.